E’ operativa la nuova disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE, anche detti “certificati bianchi”), stabilita dal decreto ministeriale 11 gennaio 2017 (clicca qui per scaricare il decreto).
Tale disciplina sostituisce quella precedentemente fissata dal decreto 28 dicembre 2012, e prevede alcune novità di interesse per il settore delle costruzioni, tra cui l’introduzione degli interventi relativi agli “edifici a energia quasi zero” nella platea dei progetti ammessi al beneficio. Di seguito si riporta una sintesi delle modalità di funzionamento del meccanismo.
Che cosa sono i TEE
I TEE sono titoli che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
Possono accedere a tali titoli sia le aziende distributrici di energia elettrica e di gas naturale, sottoposte all’obbligo di raggiungere annualmente determinati obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria[1], sia in generale qualsiasi categoria di soggetti che realizzino risparmi, anche volontariamente, purché rispettino determinati requisiti nella presentazione e realizzazione dei progetti.
I TEE ottenuti possono quindi essere negoziati sul mercato organizzato dal GME, permettendo così agli operatori di conseguire un beneficio economico.
Tipologie di soggetti ammessi
Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 11 gennaio 2017, i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo dei TEE possono essere eseguiti:
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mediante azioni dirette dei soggetti obbligati, o dalle società da essi controllate o controllanti;
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mediante azioni delle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale non soggette all’obbligo;
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da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso della certificazione secondo la norma UNI CEI 11352 “Gestione dell’energia – Società che forniscono servizi energetici (ESCo)”;
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da soggetti sia pubblici sia privati che hanno nominato un esperto in gestione dell’energia certificato secondo la norma UNI CEI 11339“Gestione dell’energia – Esperti in gestione dell’energia (EGE)”;
-
da soggetti sia pubblici sia privati che sono in possesso di un sistema di gestione dell’energia certificato in conformità alla norma ISO 50001 “Sistemi di gestione dell’energia”.
Tali requisiti, che contraddistinguono il soggetto proponente, devono essere mantenuti per tutta la durata della vita utile del progetto per il quale si presenta l’istanza per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi.
Il soggetto proponente, tuttavia, può anche non coincidere con il soggetto titolare del progetto, ovvero il soggetto che sostiene l’investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica. In tal caso, il soggetto proponente presenta l’istanza per la richiesta di incentivo al GSE su delega del soggetto titolare (il quale può anche non possedere i requisiti di ammissibilità sopra indicati, ad esempio un privato cittadino, un’impresa di costruzioni, ecc.).
Tipologie di progetti ammessi
L’articolo 2, comma o), del decreto definisce “progetto di efficienza energetica ammissibile” un“progetto che genera risparmi energetici addizionali[2] e per il quale si dispone di idonea documentazione attestante che per la messa in opera sono utilizzati nuovi componenti, o componenti rigenerati per i quali non sia stato percepito in precedenza un incentivo a carico del meccanismo dei Certificati Bianchi […] e che la data di avvio della realizzazione del progetto è successiva alla data di presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi”.
La Tabella 1 dell’Allegato 2 al decreto (clicca qui per scaricarla) riporta un elenco non esaustivo dei progetti di efficienza energetica ammissibili, distinti per tipologia di intervento e forma di energia risparmiata e con l’indicazione dei valori di vita utile, ovvero i periodi di riconoscimento dei TEE. Per il settore civile, di più stretto interesse per l’edilizia, gli interventi ammissibili sono i seguenti:
Tipologia
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Vita utile (anni)
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Tipologia TEE: riduzione consumi energia eletrica
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Tipologia TEE: riduzione consumi gas
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Installazione di caldaie e generatori di aria calda
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10
|
X
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X
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Installazione di impianti di gruppi frigo e pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti
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7
|
X
|
X
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Isolamento termico di superfici disperdenti opache degli edifici
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10
|
X
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X
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Retrofit e nuova realizzazione di “edifici a energia quasi zero”
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10
|
X
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X
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Installazione o retrofit di sistemi per l’illuminazione privata
|
7
|
X
|
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Qualora il soggetto proponente presenti un progetto non riconducibile alle tipologie di cui alla Tabella 1, il GSE ne valuta l’ammissibilità ai sensi del decreto e sottopone le risultanze dell’istruttoria al Ministero dello sviluppo economico per l’approvazione.
Metodi di valutazione dei progetti e certificazione dei risparmi
L’Allegato 1 al decreto dettaglia i metodi di valutazione dei risparmi conseguibili attraverso la realizzazione dei progetti di efficienza energetica, nonché le modalità di accesso al meccanismo. In particolare, i metodi di valutazione sono:
1. Metodo a consuntivo: consente di quantificare il risparmio addizionale conseguibile mediante il progetto di efficienza energetica realizzato su uno o più stabilimenti, edifici o siti comunque denominati in conformità ad un programma di misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post.
Ai fini dell’accesso al meccanismo, i progetti a consuntivo devono aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 10 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio. Sono progetti a consuntivo tutti i progetti riportati nella Tabella 1 dell’Allegato 2.
2. Metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione di un progetto standardizzato, sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante sia in quella ex post, in conformità ad un progetto e ad un programma di misura approvato dal GSE.
L’elenco delle schede degli interventi incentivabili attraverso la modalità standardizzata è approvato e aggiornato con decreto direttoriale del MiSE. In allegato alla presente nota è riportato tale elenco (clicca qui per scaricare), aggiornato l’ultima volta con il decreto 22 dicembre 2015 (anch’esso allegato).
Ai fini dell’accesso al meccanismo, il progetto standardizzato deve aver generato una quota di risparmio addizionale non inferiore a 5 TEP nel corso dei primi 12 mesi del periodo di monitoraggio.
Cumulabilità
I TEE sono cumulabili con altri incentivi non statali destinati al medesimo progetto, nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea.
[1] Gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico sono stabiliti anno per anno per il periodo 2017/2020 dall’articolo 4 del decreto 11 gennaio 2017. 1. I soggetti obbligati a contribuire (pro quota) a tali risparmi, sono:
– i distributori di energia elettrica che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione;
– i distributori di gas naturale che, alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti all’anno d’obbligo considerato, hanno più di 50.000 clienti finali connessi alla propria rete di distribuzione.
[2] Sono definiti come addizionali i risparmi di energia primaria calcolati come differenza fra il consumo di baseline (il consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come punto di riferimento ai fini del calcolo dei risparmi energetici addizionali) e il consumo energetico nella configurazione post operam, con riferimento al medesimo servizio reso e assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;
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