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7 Giugno 2017
Con l’allegato messaggio n. 2276/17 (clicca qui per scaricare), l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina della Cassa integrazione guadagni ordinaria per la quale, a seguito dell’entrata in vigore della riforma prevista dal D.Lgs. n. 148/15, ai fini della relativa concessione, si sono resi necessari alcuni nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, non previsti dalla previgente normativa.
Tra questi, ricorda l’Istituto, è stato predisposto un file in formato CSV, contenente diverse informazioni che le aziende sono tenute ad inviare unitamente alla domanda di Cigo.
Nell’ottica di semplificazione del suddetto file e tenuto conto di quanto chiarito dal Ministero del lavoro, dalla data di pubblicazione del presente messaggio (1° giugno 2017) sarà possibile compilare il documento con le seguenti modalità:
– colonna K: indicare sempre ‘N’
– colonne B – C – D – E – F – J: non devono essere compilate
Gli operatori di sede, pertanto, non dovranno tenere conto delle eventuali informazioni presenti nel CSV all’interno di tali colonne.
La nota in parola preannuncia, inoltre, che con un successivo messaggio sarà confermata, in virtù del nuovo sistema di gestione della Cigo con i dati provenienti dal flusso UNIEMENS (cd. CIG con ticket), la totale abolizione del file CSV.
In relazione alle domande di Cigo presentate per eventi meteo e all’onere di acquisizione dei relativi bollettini che, come noto, anche a seguito delle istanze dell’Ance, è a carico delle Sedi Inps, gli operatori di sede potranno consultare in intranet l’elenco dei link dei siti ai quali fare riferimento per il reperimento degli stessi.
Quanto sopra consentirà agli operatori di sede, nei casi in cui l’evento meteo si sia verificato in località diversa rispetto all’indirizzo dell’unità produttiva sulla base del quale si individua la sede competente all’istruttoria, di acquisire dati meteo di pertinenza del territorio di altre regioni.
Quanto alla problematica riconducibile alla nozione di “ciclicità” degli eventi, da cui scaturisce una contrazione dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, l’Inps, acquisito il parere del Ministero del Lavoro, ha confermato che “non è riconducibile alla volontarietà dell’imprenditore o dei lavoratori o, comunque, non è riconducibile a negligenza o imperizia delle parti, la situazione aziendale in cui la contrazione dell’attività lavorativa derivi proprio dalle caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale”.
Pertanto, le aziende che a causa delle caratteristiche del proprio processo produttivo patiscono una contrazioni dell’attività lavorativa in periodi ricorrenti dell’anno, ferma restando la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, possono accedere alla Cigo.
La nota conclude ricordando che i chiarimenti di cui al presente messaggio e quelli oggetto del messaggio Inps n. 1856/17 devono essere applicati con riferimento a tutte le istanze di Cigo in corso di istruttoria, mentre per quelle già definite ed oggetto di ricorso sarà, comunque, possibile operare in regime di autotutela.
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