Sono on line, dal 15 giugno scorso, i servizi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione per facilitare la predisposizione e l’invio delle fatture elettroniche.
Si avvicina, infatti, il termine del 1 luglio 2018 a partire dal quale sarà obbligatorio emettere fattura elettronica per lecessioni di benzina e di gasolio e per leprestazioni rese da subappaltatori e subcontraentidella filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto, di lavori, di servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione pubblica.
Come noto, infatti, la legge n. 205/2017 (c.d. legge di Bilancio 2018) ha reso obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2019[1]la fatturazione elettronica attraverso il Sistema di Interscambio per le tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra soggetti IVA (esclusi quelli in regime di contabilità semplificata), anticipando tale obbligo al 1° luglio 2018, solo per le due categorie di operazioni sopra dette.
Con riguardo, in particolare all’anticipo dell’obbligo per i subappaltatori che operano nell’ambito di un contratto di appalto di servizi o forniture con la pubblica amministrazione al 1 luglio 2018 occorre, per altro, evidenziare che l’ANCE, rilevate le numerose criticità legate all’ambito applicativo del nuovo obbligo, sta agendo presso le competenti sedi per ottenere il differimento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di fatturazione al 1° gennaio 2019, data a decorrere dalla quale tale meccanismo interesserà tutti i settori e tutti i rapporti tra imprese.
La proroga, tra l’altro, si rende necessaria considerata l’assenza di chiarimenti sulle modalità applicative dell’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di appalto da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali indicazioni avrebbero dovuto essere fornite attraverso un documento di prassi, a tutt’oggi ancora non emanato, ma preannunciato dalla stessa Agenzia nella Circolare n.8/E del 30 aprile 2018 che riguardava, in particolare, l’applicazione dell’obbligo alle cessioni di carburanti[2].
Per quanto concerne le regole più specificamente tecniche del processo di fatturazione elettronica, si ricorda che l’Agenzia delle entrate è intervenuta, oltre che con la Circolare n. 8/E anche con il Provvedimento n.89757/2018 del 30 aprile 2018.
Dal 15 giugno scorso, invece, l’Amministrazione Finanziaria ha predisposto due servizi on line utili per:
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generare il codice Qr, che consente ai titolari di partita Iva di creare, accedendo al portale “Fatture e Corrispettivi” o tramite il proprio cassetto fiscale, un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta, per consentirgli, al momento della predisposizione della fattura, di acquisire in modo automatico e sicuro i dati del cliente. (Il codice può essere salvato in pdf e stampato o memorizzato sul proprio telefono cellulare, e deve essere distrutto e rigenerato in caso di modifica dei dati anagrafici o di partita IVA).
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registrare l’indirizzo telematico che consente a imprese e professionisti di comunicare “a monte” l’indirizzo telematico su cui ricevere tutte le fatture elettroniche. L’abbinamento alla propria partita Iva di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o di un “codice destinatario” (in caso di invio dei file delle fatture su canale web service o Ftp) può essere effettuato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.
[1] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017
[2] Si precisa che in merito all’obbligo di fatturazione elettronica nei contratti di appalto conclusi con la pubblica amministrazione, la Circolare n.8/E/2018 ha chiarito, esclusivamente, che l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1 luglio prossimo, troverà applicazione solo nell’ambito dei “rapporti diretti” tra titolare del contratto di appalto e pubblica amministrazione, e tra appaltatore e subappaltatore, con esclusione dei passaggi successivi.
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