[1]Si ricorda che l’esenzione IMU per il “magazzino” delle imprese edili è stata introdotta, a partire dalla seconda rata 2013, dall’art.2, co. 1 e co.2, lett.a, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 124/2013 (cd. “Decreto casa”)
[2]In particolare, si tratta dei lavori consistenti in:
– restauro e risanamento conservativo (art.3, co.1, lett.c, D.P.R. 380/2001),
– ristrutturazione edilizia (art.3, co.1, lett.d, D.P.R. 380/2001),
– ristrutturazione urbanistica (art.3, co.1, lett.f, D.P.R. 380/2001).
[3] In tal senso, nella Sentenza n.24924 del 10 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha precisato che «l’iscrizione nel catasto edilizio dell’“unità immobiliare” …… costituisce di per sé presupposto sufficiente perché l’unità sia considerata “fabbricato” e, di conseguenza, assoggettata all’imposta prevista per tale specie di immobile». Diversamente, prosegue la medesima pronuncia giurisprudenziale, la dichiarazione di fine lavori resa al Comune competente «assume rilievo solo per l’ipotesi in cui il “fabbricato di nuova costruzione” non sia ancora iscritto al catasto perché tale iscrizione realizza, di per sé, il presupposto principale (“unità immobiliare iscritta”) considerato dalla norma sufficiente per assoggettare l’immobile all’imposta comunale dovuta per i fabbricati». In senso conforme, nella medesima pronuncia, vengono richiamati anche altri precedenti giurisprudenziali della stessa Corte di Cassazione, Sezione tributaria (Sent. n. 22808 del 23 ottobre 2006 e n. 14673 del 23 giugno 2006). Tale orientamento ha, poi, trovato conferma anche in più recenti pronunce della medesima Corte di Cassazione, che hanno contribuito a rendere univoca, e quindi consolidata, la posizione giurisprudenziale sul punto (Cfr. Sent. n.16208 del 9 luglio 2010 e n.15177 del 23 giugno 2010).
[4] Come evidenziato sempre dalla Corte di Cassazione, infatti, tale circostanza non è idonea a far considerare la costruzione accatastata ancora “in corso d’opera”, non legittimando quindi l’applicazione dell’imposta locale sul valore dell’area sottostante e non su quello del fabbricato medesimo. In tal senso, la Sentenza n.24924/2008 afferma che presupposto del tributo comunale è unicamente il possesso degli immobili, a nulla rilevando, ai fini dell’assoggettamento alla medesima imposta, «l’idoneità dell’immobile a produrre reddito (e, di conseguenza, del rilascio del certificato di abitabilità)» (Cfr., in tal senso, anche Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, Ordinanza n.5372 del 05 marzo 2009).
[5] Ai sensi dell’art.2, co.5-bis, del cd. “Decreto casa”.
[6]Il Modello è stato approvato con il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 30 ottobre 2012.
[7]Al riguardo, si ricorda che tale indicazione è stata inserita nel Modello in base alla previgente formulazione dell’art.13, co.9-bis, del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011 (che riconosceva ai Comuni la facoltà di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per il “magazzino” delle imprese edili, per un periodo non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori ed a condizione che l’immobile non fosse locato).
[8] Cfr. l’art.13, co.12-ter, del D.L. D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011.