Nuova Imu: primi chiarimenti dal dipartimento Finanze
1 Aprile 2020Decreto liquidità, il commento dell’Ance sulle misure per le imprese
16 Aprile 2020
Con l’articolo 103, comma 1 e 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in vigore dal 17 marzo 2020) è stata introdotta la:
-
sospensione generale di tutti i termini (ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi), relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d’ufficio) che siano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Per questi procedimenti amministrativi nel computo dei relativi termini non si dovrà tener conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (comma 1 primo periodo);
-
proroga o il differimento dei termini che tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 comportano/comporteranno la formazione di forme di silenzio significativo da parte dell’amministrazione (es. silenzio assenso o silenzio rigetto) (comma 1 terzo periodo);
-
conservazione della validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (comma 2).
Alcune amministrazioni hanno incominciato a fornire delle indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti dell’articolo 103 del DL 18/2020 nell’ambito degli specifici procedimenti di competenza.
Tra queste si segnala la Circolare della Regione Emilia Romagna del 18 marzo 2020 (PG/020/0234624) che ha fornito interessanti informazioni in merito all’applicazione della norma contenuta nel DL “Cura Italia” nei procedimenti e gli atti in materia di governo del territorio.
In particolare, in linea anche con alcune indicazioni fornite dall’Ance (vedi news del 19 marzo u.s.), è stato specificato:
-
Sospensione dei procedimenti amministrativi – si applica a tutti i termini disciplinati dalla legge statale o regionale nell’ambito di un procedimento amministrativo pendente alla data del 23 febbraio o iniziato successivamente. In particolare la sospensione opera nei procedimenti amministrativi relativi a
-
pianificazione territoriale e urbanistica, generale e settoriale (procedure di approvazione di piani e varianti, accordi di programma, procedimenti unici, conferenze di servizi);
-
l’attività edilizia (procedimenti relativi al rilascio e al controllo dei titoli abilitativi PDC, CILA, Scia ecc..);
-
la gestione dei vincoli territoriali (paesaggistici, culturali, ambientali ecc);
-
Proroga della validità di atti – si applica a tutti gli atti di certificazione e ai provvedimenti abilitativi quali
-
i certificati di destinazione urbanistica;
-
i permessi di costruire e le SCIA (con riferimento ai termini di inizio e conclusione dei lavori);
-
le autorizzazioni sismiche e gli atti autorizzativi, comunque denominati, rilasciati nell’ambito della gestione dei vincoli paesaggistici, ambientali e culturali.
Post Views: 4.067