[1) Art.16, co.1bis-1sexies e co.2bis, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. Cfr. ANCE “Legge di bilancio – Focus fiscale”
[2] Art.14, del DL 63/2013, convertito con modificazioni nella legge 90/2013. Cfr. ANCE “Legge di bilancio – Focus fiscale”–
[3] In particolare, la percentuale di detrazione è pari al:
· 50% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
· 70% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
· 80% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
Per le spese sostenute per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:
· 75% delle spese sostenute, sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
· 85% delle spese sostenute , sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.
[4] Avendo l’obiettivo, così come riportato anche nel titolo della stessa, di fornire una Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017.
[5] Art.16, co.1-septies, DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.