Atti del convegno AICQ su qualità e sicurezza nelle infrastrutture
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10 Gennaio 2019
Il sistema della pianificazione urbanistica comunale disciplinato dalla Legge 1150/1942 non può impedire alle leggi regionali – fonte normativa primaria e sovraordinata agli strumenti urbanistici vigenti – di prevedere interventi in deroga ai piani stessi. È quanto ha ribadito la Corte Costituzionale nell’ambito della sentenza n. 245 del 27 dicembre 2018, con la quale sono state dichiarate non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale della Legge regionale Abruzzo 40/2017 in materia di interventi di recupero di vani e locali accessori e seminterrati in deroga ai piani urbanistici comunali vigenti (vedi anche la sentenza n. 46/2014 relativa agli interventi previsti dal Piano casa).
La Consulta ha precisato che gli articoli 4 e 9 della Legge 1150/1942 che attribuiscono ai comuni il potere di pianificazione urbanistica e l’art. 2, comma 4 del Testo Unico Edilizia che assegna ai comuni la disciplina dell’attività edilizia non configurano una riserva esclusiva di regolamentazione in grado di spogliare il legislatore statale e quello regionale del legittimo esercizio delle loro competenze legislative in materia di governo del territorio.
La Corte ha inoltre evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso del Governo, gli interventi previsti dalla LR Abruzzo 40/2017 in deroga agli strumenti urbanistici vigenti non determinano una elusione dell’obbligo di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.lgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”: essi si limitano ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente senza incidere sulla destinazione dei suolo e sono quindi insuscettibili di produrre impatti significativi sull’ambiente.
Al riguardo si evidenzia che la VAS ha ad oggetto piani e programmi, mentre i progetti di singoli interventi o opere possono essere soggetti esclusivamente a Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque solo quelli che per la rilevante dimensione o per l’impatto che possono avere sull’ambiente sono ricompresi negli appositi elenchi del Codice dell’ambiente o delle leggi regionali in materia di VIA (art. 5 e Allegati II, II bis, e III alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006).
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