È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 di ieri (12 maggio scorso 2022), il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 4 aprile 2022, contenente la rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 2021.
Con tale decreto il Ministero ha dato attuazione a quanto previsto dall’art. 1-septies del DL n. 73/2021 – cd. “Sostegni-bis” – che, come noto, per effetto della modifica introdotta dalle Legge di Bilancio di fine anno (Legge n. 234/2021, articolo 1, comma 398) ha esteso la speciale disciplina compensativa prevista per il primo semestre 2021 anche al secondo semestre di tale anno.
Il decreto, secondo quanto previsto dalla norma, era atteso per il 31 marzo scorso, ma è stato adottato con ritardo.
Naturalmente, i termini per la presentazione delle istanze di compensazione da parte delle imprese decorreranno dalla data di effettiva adozione dello stesso ed in particolare – ai sensi dell’articolo 1-septies, comma 4 del DL 73/2021 – entro 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Ciò considerato, il termine finale per la presentazione delle istanze di compensazione scadrà il prossimo 27 maggio.
Trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.
IL CONTENUTO DEL DECRETO
Il decreto, in analogia a quello relativo al primo semestre 2021, si articola in due Allegati.
Nell’Allegato 1, sono evidenziati gli incrementi percentuali superiori all’8% – rilevati nel secondo semestre 2021 rispetto alla media dell’anno 2020 – per 54 materiali (cfr. Allegato 1).
Nell’Allegato 2, sono calcolate, per gli stessi materiali dell’Allegato 1, le variazioni percentuali anche per gli anni 2003-2019, per tener conto dei diversi anni di offerta.
Le istanze di compensazione potranno, quindi, essere presentate solo per i 54 materiali indicati in Tabella con incrementi superiori all’8%, utilizzando, ai fini del calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di presentazione dell’offerta.
Ai fini del calcolo delle compensazioni, le variazioni percentuali andranno preventivamente epurate dell’alea di riferimento, che si ricorda essere pari all’8% in caso di offerte presentate del 2020, e al 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Si ricorda che la possibilità di richiedere la compensazione ai sensi del decreto in oggetto riguarda unicamente i lavori eseguiti e contabilizzati ovvero annotati nel libretto delle misure, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.
Inoltre, devono sussistere le altre due condizioni previste dalla normativa di riferimento, in analogia a quanto previsto per le compensazioni del primo semestre 2021, vale a dire:
1) il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Sostegni-bis”);
2) il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;
Per quanto attiene alla quantificazione dei riconoscimenti, le compensazioni saranno determinate applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure nel periodo di riferimento (1° luglio – 31 dicembre 2021), le variazioni percentuali rilevate dal DM rispetto ai prezzi medi vigenti al momento dell’offerta, pure indicati in decreto.
In ogni caso, si ricorda che le compensazioni saranno riconosciute alle imprese solo per la parte eccedente l’alea di riferimento.
Per quanto riguarda le risorse utilizzabili, in generale, ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni, anzitutto, con somme proprie, attingendo ai seguenti fondi:
1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;
2) ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;
3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.
Solo in caso di assenza ovvero di insufficienza di tali risorse, le committenti potranno presentare richiesta di accesso al “Fondo compensazioni” istituito presso il MIMS ai sensi del comma 8, dell’articolo 1-septies, secondo le nuove modalità e tempistiche stabilite dal DM del 5 aprile scorso.
Infine, è importante ricordare che le compensazioni del secondo semestre 2021 beneficeranno di alcuni importanti chiarimenti sul fronte dei cosiddetti “giustificativi” da allegare alle istanze presentate dalle imprese.
Tali giustificativi invero risultavano menzionati solo dal DM del 30 settembre 2021, riferiti peraltro alla documentazione che la stazione appaltante doveva produrre per l’accesso al Fondo relativo al primo semestre.
Sul punto, anche su azione dell’ANCE, è stato anzitutto chiarito che detti giustificativi possono essere rappresentati “unicamente nelle analisi sull’incidenza dei materiali presenti all’interno di lavorazioni complesse, da richiedere agli appaltatori ove la stazione appaltante non ne disponga” (articolo 29, comma 13, del Dl Sostegni ter n. 4/2022)
Inoltre, va evidenziato che nel DM del 5 aprile, relativo alle modalità di accesso e utilizzo del “Fondo compensazioni per il secondo semestre 2021, il riferimento ad eventuali “giustificativi/analisi” da allegare alle istanze delle stazioni appaltanti per l’accesso al Fondo è stato completamente espunto.
Ciò posto, se ne può dedurre che, non risultando il comma 13 dell’articolo 29 espressamente abrogato, dette analisi potrebbero essere richieste dalle stazioni appaltanti al più nella fase di accesso al “Fondo compensazioni”, e sempre a condizione che non ne dispongano di proprie.
Infine, per quanto riguarda le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione, sembra possibile ritenere che le committenti possano continuare a conformarsi alle indicazioni contenute nella Circolare Operativa del MIMS del 25 novembre scorso, riguardante il primo semestre 2021. Essa, infatti, sembra sostanzialmente applicabile anche al secondo semestre, la cui disciplina di riferimento è la medesima del primo semestre, facente capo all’articolo 1-septies del DL 73/2021.
Si allega alla presente il testo del provvedimento, oltre al fac-simile di istanza, già predisposto dallo Studio Legale Cancrini and Partners per il primo semestre 2021, aggiornato al secondo semestre. Naturalmente, resta confermato che il suo utilizzo da parte delle imprese necessita degli opportuni adattamenti al singolo caso concreto.