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In presenza di interventi di ricostruzione che non comportano aumento del carico urbanistico, non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione. È quanto ha ribadito il TAR Piemonte (sentenza della sez. II, 21/05/2018, n. 630) aderendo all’orientamento giurisprudenziale, oramai consolidato, che vede nel carico urbanistico – e nella connessa esigenza di realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria – “la ragione fondamentale e giustificatrice della corresponsione degli oneri di urbanizzazione”.
La vicenda esaminata dai giudici amministrativi riguarda un edificio parzialmente crollato per cause accidentali (scoppio dovuto a fuga di gas), oggetto di domanda di permesso di costruire per ricostruzione senza modifiche del volume, né della destinazione d’uso.
Il TAR Piemonte ha evidenziato che:
– gli oneri di urbanizzazione svolgono la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zone a causa della consentita attività edificatoria, laddove invece il costo di costruzione rappresenta una compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare;
– la giurisprudenza è concorde nell’individuare il carico urbanistico come la ragione che determina la corresponsione degli oneri di urbanizzazione;
– non è possibile aderire quindi ad una interpretazione letterale della normativa in materia e cioè dell’art. 16, comma 1 del Dpr 380/2001 (“il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione”);
– pertanto in presenza di interventi edilizi che non determinano aumenti del carico urbanistico, gli oneri non sono dovuti e, qualora corrisposti, devono essere restituiti dal comune.
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