[1] Cfr. l’art. 1, co. 629, lettera b) della legge n. 190/2014 ha introdotto l’articolo 17-ter del DPR 633/1972 l’articolo (cosiddetto “Testo Unico IVA”).
[2]La proroga fino al 2020 e l’estensione soggettiva del meccanismo della scissione dei pagamenti è stata formalmente richiesta il 16 febbraio 2017 dal Governo italiano alla Commissione europea, in base alla procedura di deroga di cui all’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE (cfr. DEF- Programma Nazionale di Riforma – sezione III pag. 43) ed è stata concessa dalle autorità comunitarie con la Decisione del Consiglio dell’Unione europea n. 2017/784, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 118 del 6 maggio 2017.
[3] Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, secondo le modifiche introdotte dall’art.1, del DL 50/2017all’art. 17-ter del DPR 633/1972, il meccanismo dello “split payment” opera nei confronti dei seguenti soggetti:
– tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, co.2, della legge 196/2009;
– tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
– tutte le società controllate, in via diretta, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni ed unioni di comuni (e le società da queste stesse controllate);
– le società quotate in borsa, limitatamente a quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa Italiana e le società da queste stesse controllate.
[4] Viene riscritto l’art.17-ter del DPR 633/1972 (come modificato dall’art.1 del DL 50/2017 ed in vigore dal 1° luglio 2017) che, nel confermare l’applicabilità dello “split payment” agli Enti pubblici, fa riferimento all’art.1, co.2, della legge 196/2009, rispetto alla formulazione attuale che fornisce un elenco delle singole Amministrazioni coinvolte.