Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere n. 2153/2023, ha fornito chiarimenti in merito a due quesiti relativi alla normativa applicabile agli appalti PNRR e PNC, anche alla luce della Circolare del MIT del 12.07.2023, recante “il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative“.
Di seguito, la disamina della pronuncia da parte della Direzione Legislazione opere Pubbliche dell’ANCE.
Anzitutto, al MIT è stato chiesto di chiarire se il Digs 36/2023 si applichi o meno agli appalti finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC, posto che in base alla circolare suddetta sembrerebbe “che i rinvii del DL n. 77/2021 al D.lgs n. 50/2016 e ai relativi atti attuativi abbiano effetto anche successivamente al 1° luglio 2023 e, al momento, sino al 31 dicembre 2023, per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021 sopra citato e da questi non espressamente rinviato al D.Igs 50/2016”.
Sul punto, il Supporto Giuridico ha confermato che “sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del MIT del 12.07.2023 si ritiene che il nuovo codice non trovi sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”
Con il secondo quesito, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene chiesto al MIT se “il ricorso, sino al 31 dicembre 2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 1, comma 1, del DL 32/2019 così come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Digs 36/2023, sia da ritenersi obbligatorio o meno”.
A riguardo, il MIT rileva che il ricorso alle modalità derogatorie per i Comuni non capoluogo di provincia rappresenta una possibilità. Infatti, l’invito rivolto alle stazioni appaltanti – di cui al paragrafo 4 della suddetta circolare – sarebbe “da un lato, quello di non considerare iscrizione con riserva come un’autorizzazione sine die ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege, dall’altro a non essere inerti attivandosi fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato 11.4 del d.lgs.n.36 del 2023“.
Con riserva di eventuale/ulteriore approfondimento.