IL DDL Bilancio 2024 è attualmente, in prima lettura, all’esame dell’Aula del Senato, che ha appena posto la fiducia su un maxiemendamento del Governo, interamente sostitutivo del testo.
Con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, il provvedimento contiene, all’articolo 1, comma 304, una previsione di grande importanza, che proroga l’articolo 26 del Decreto-Legge “Aiuti” (DL 50/2022), contenente lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi, anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell’anno 2024.
Più in particolare, la proroga al 2024 è introdotta:
– per gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31.12.21, di cui al comma 6-bis dell’articolo 26;
– per gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, di cui al comma 6-ter dell’articolo 26.
– per gli accordi-quadro di lavori, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma – non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell’articolo 26 (18 maggio 2022) – sia con riferimento a quelli menzionati all’ultimo periodo, cioè a quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data, di cui al comma 8, dell’articolo 26.
– per gli appalti di lavori nonché gli accordi-quadro delle società del Gruppo RFI, dell’Anas e degli altri soggetti operanti nei settori speciali che non applicano prezzari regionali.
– per i contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, estendendo all’anno 2024 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell’articolo 26, , già al comma 12, dell’articolo 26, con esclusione degli interventi di cui all’articolo 18, comma 2 del DL 104/2023, convertito con Legge 136/2023 (per i quali – come noto- è già previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi).
Per quanto riguarda i contratti di cui al comma 6-bis (derivanti da offerte con termine finale di presentazione entro il 31.12.2021) inoltre:
Come predetto, il provvedimento sarà approvato in via definitiva entro la fine dell’anno. Il testo e la numerazione degli articoli dovrebbero restare invariati, considerato che, con l’apposizione della fiducia, il provvedimento è sostanzialmente “blindato”.
Seguiranno, comunque, ulteriori aggiornamenti dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.