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Con la circolare n. 106/17, (clicca qui per scaricare), l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti, anche alla luce dei consolidati orientamenti giurisprudenziali, in merito alla distinzione tra la fattispecie dell’omissione e quella dell’evasione contributiva, i cui regimi sono disciplinati rispettivamente dalle lett. a) e b) del co. 8 della L. n. 388/00.
Premesso che le ipotesi di cui alle suddette trovano applicazione sia nei confronti dei datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi, il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell’omissione contributiva.
Diversamente, si configura l’ipotesi dell’evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate; l’occultamento, in particolare, deve essere attuato con l’intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.
In riferimento ai casi di evasione contributiva ed in particolare all’elemento oggettivo dell’occultamento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, ha delineato gli elementi che contraddistinguono tale termine, ossia: l’assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l’eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, nonché l’ipotesi di denuncia obbligatoria all’Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.
La Corte di legittimità, in particolare, si è soffermata sulla lettura della norma che prevede la configurazione dell’evasione nell’ipotesi in cui la stessa sia connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. L’utilizzo della locuzione “o”,\ infatti, fa chiaramente emergere la volontà del legislatore di volere connettere all’una o all’altra tipologia di adempimento i casi di evasione contributiva.
Da ciò discende che anche l’omissione, l’infedele e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie, proprio perché scaturiscono dalla volontà e quindi dall’intenzionalità di occultare i rapporti e le retribuzioni, configurano un’ipotesi di evasione.
La nota Inps, al riguardo, ricorda che il consolidato orientamento della Corte Suprema porta a ritenere, nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia, la presunzione di un comportamento riconducibile alla fattispecie dell’evasione, salvo il caso in cui il datore di lavoro sia in grado di fornire una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, con conseguente applicazione del regime più tenue riconducibile alla fattispecie dell’omissione.
In relazione alle denunce effettuate spontaneamente, l’Inps ricorda che le sanzioni civili saranno dovute nella misura prevista dall’art. 116, comma 8, lettera a) nel caso in cui il ravvedimento operoso sia attuato prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto ed entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell’adempimento omesso, sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione.
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