Split payment: la filiera delle costruzioni presenta denuncia alla Ue
5 Febbraio 2018Nuova pronuncia ANAC: illegittimo chiedere requisiti soggettivi tra i criteri di valutazione offerta
12 Febbraio 2018
In relazione alle norme che hanno parzialmente depenalizzato il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi del D.Lgs. n. 8/16, attuativo della L. n. 67/14, l’Inps, con il messaggio n. 437/18 (clicca qui per scaricare), ha fornito i chiarimenti ai fini della corretta identificazione dell’arco temporale per il calcolo della soglia minima di omissione, pari a 10.000,00 euro, che consente di determinare l’applicazione delle sanzioni penali.
A tal riguardo, si ricorda che: per le ipotesi di omessi versamenti di importi superiori ad euro 10.000,00 annui è prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia, nei confronti del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 50.000,00.
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione del suddetto importo, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata oggetto dell’informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018 (clicca qui per scaricare), emanata dalle Sezioni Unite Penali della Cassazione che hanno chiarito che: “nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso)”.
Post Views: 3.216