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Il Consiglio di Stato, III sezione, con sentenza n. 452 del 20 gennaio 2020, ha chiarito che l’informativa antimafia trova applicazione esclusivamente nel caso di rapporti intercorrenti tra il privato e la Pubblica Amministrazione; ha quindi escluso che essa possa essere utilizzata nei rapporti tra soggetti privati.
Deve ritenersi quindi illegittima la richiesta circa l’eventuale interdittiva antimafia da parte di un soggetto privato per la stipula di contratti privatistici.
Si ricorda che ai sensi dell’articolo 84, comma. 3, D.lgs. 159/2011, l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l’art. 83 del D.lgs. n. 159/2011, nell’individuare i soggetti che devono acquisire la documentazione antimafia di cui all’art. 84, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, menziona unicamente soggetti pubblici.
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