dichiarazione IMU
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Beni
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per riduzioni d’imposta
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“Magazzino” ossia i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, a condizione che non risultino locati [9]
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Fabbricati acquistati dall’impresa, sui quali la stessa procede ad interventi di incisivo recupero [10], consistenti in:
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restauro e risanamento conservativo
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ristrutturazione edilizia
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ristrutturazione urbanistica
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Alloggi costruiti e non ancora assegnati ai soci, dalle cooperative edilizie [11]
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Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, così come definiti dal D.M. 22 aprile 2008
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Fabbricati locati a canone concordato, per i quali l’imposta è ridotta al 75%
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Fabbricati di interesse storico-artistico, di cui all’art.10 del D.Lgs. 42/2004 per i quali opera la riduzione “automatica” al 50% della base imponibile
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Fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili, e di fatto non utilizzati.
La dichiarazione è obbligatoria solo se, rispetto al periodo d’imposta precedente, il contribuente ha perso il diritto all’agevolazione riferita a tali fabbricati (riduzione del 50% della base imponibile), poiché esclusivamente in questo caso, il Comune non possiede le informazioni necessarie per verificare il venir meno della riduzione
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Fabbricati per i quali il Comune ha stabilito, con propria delibera, la riduzione dell’aliquota IMU [12], “potenzialmente” prevista dalla legislazione nazionale per i seguenti immobili:
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fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa
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fabbricati posseduti da soggetti IRES
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immobili locati, ovvero affittati [13] (a prescindere che il locatore sia, o meno, titolare di reddito d’impresa)
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per mancanza di informazioni da parte del Comune
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Aree fabbricabili oggetto di contratti che ne hanno costituito, modificato, ovvero trasferito la proprietà o altro diritto reale.
Il contribuente deve indicare il “valore venale in comune commercio” dell’area (che costituisce la base imponibile del tributo), ovvero le eventuali variazioni dello stesso a seguito del trasferimento, poiché tali informazioni non sono presenti nella banca dati catastale, ed il Comune non è in grado di conoscerle, a meno che non abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. Ove il Comune abbia esercitato tale facoltà, il Modello IMU non deve essere presentato se il contribuente ha calcolato e versato l’imposta in base al valore deliberato dal Comune
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Aree oggetto di utilizzazione edificatoria e quelle considerate edificabili a seguito di demolizione, ovvero di interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o urbanistica) del fabbricato posto sulle stesse [14].
In tali ipotesi, infatti, fino all’ultimazione dei lavori di costruzione o recupero del fabbricato, ovvero se antecedente, all’utilizzazione effettiva dello stesso, la base imponibile dell’imposta è costituita dal valore venale dell’area
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Terreni agricoli diventati aree fabbricabili
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Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, unicamente nell’ipotesi in cui siano stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione
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Immobili oggetto di locazione finanziaria, anche da costruire o in corso di costruzione (in tal caso, l’obbligo di presentare il Modello IMU spetta al locatario del bene)
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gli immobili assegnati a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa [15], o per i quali è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio [16].
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