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26 Giugno 2020
È stato adottato, da parte della Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero dei trasporti e delle Infrastrutture, il decreto Direttoriale numero 8447 del 19 giugno 2020 (clicca per scaricare), recante gli ” Importi ammessi al Fondo Salva Opere e Primo piano di riparto annualità 2019 e 2020”.
Il piano – che, come si dirà oltre, ora è unico sia per il 2019 che per il 2020 – avrebbe dovuto essere predisposto al massimo entro il 1° aprile 2020. La procedura, tuttavia, ha subito gli effetti del “fermo” amministrativo, a seguito della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi introdotta dall’art. 103 del DL Cura Italia (Dl 18/2020).
Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dalle imprese, che detta finalmente il piano di riparto delle risorse – e quindi “sblocca” l’operatività – del c.d. Fondo “salva-opere”, istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd Decreto “Crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (cfr NEWS ANCE ID 36501 del 1° luglio 2019).
Il Fondo, com’è noto, è stato istituito per garantire il completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori, destinando le relative risorse a pagare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti rimasti insoddisfatti di sub-appaltatori, sub-affidatari e di sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore, ovvero, del contraente generale, laddove entrati in procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo stesso (cfr NEWS ANCE ID 37029 del 10 settembre 2019).
Al riguardo, si segnala che l’art. 201 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto cd ”Rilancio”) ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020; che si aggiungono ai 12 milioni euro stanziati per l’anno 2019 e ai 33,5 milioni già previsti per l’anno 2020.
Somme, queste, destinate a “coprire” i crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 (art. 47, comma 1-quinquies, decreto-legge n. 34/2019).
Sul punto, occorre precisare che il Fondo prevede un doppio “binario” di contribuzione:
1) “a regime” viene previsto il versamento del contributo pari allo 0,5 per cento dell’importo del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, da applicare alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 200.000,00 e alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di opere pubbliche, la cui base d’appalto è pari o superiore a euro 100.000,00, bandite a far data dal 30 giugno 2019.
2) vengono poi stanziate delle somme, per gli anni 2019 e 2020, destinate esclusivamente ai crediti insoddisfatti alla data del 30 giugno 2019, in titolarità di soggetti sottoposti a procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
Il decreto “Rilancio” ha, inoltre, previsto che l’erogazione delle risorse in favore dei soggetti titolari dei crediti insoddisfatti di cui al n. 2), debba essere effettuata per l’intera somma spettante, ossia tenendo conto delle risorse stanziate sia per il 2019 sia per il 2020, cosi ripartendo in un’unica “tranche” tutte le somme disponibili – e non più in due fasi come originariamente previsto nel decreto MIT 144/2019.
Ai fini dell’erogazione delle risorse alle imprese, il decreto “Rilancio” ha, infine, esentato il Ministero dalle verifiche di regolarità contributiva ai fini previdenziali, nonché dall’espletamento della procedura per la verifica di cui all’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (verifica di “regolarità fiscale”).
Tenuto conto di tale quadro normativo, la Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali del MIT ha adottato il decreto direttoriale in esame.
Quanto ai contenuti, anzitutto viene precisato che il piano di riparto attiene, esclusivamente, alle risorse già stanziate per le annualità 2019 e 2020, ossia non tiene conto degli ulteriori 40 milioni di euro previsti dal decreto “Rilancio”, rispetto ai quali sarà disposto un ulteriore piano di riparto, una volta che questi saranno stanziati in bilancio.
Dal decreto, inoltre, emerge che:
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sono state istruite n. 582 certificazioni pervenute entro il 14 febbraio 2020 e relative ad istanze prodotte entro il 24 gennaio 2020;
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per l’ammissione al piano di riparto sono state considerate tutti i crediti le cui istanze di accesso al Fondo sono state presentate entro il 24 gennaio scorso e che sono stati certificati dai soggetti competenti, ossia quei crediti la cui istruttoria si è conclusa con esito positivo (vedi allegato 2 al decreto).
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gli ulteriori crediti relativi ad istanze e certificazioni potranno essere inseriti nel prossimo piano di riparto utile a seguito dell’acquisizione della documentazione completa.
In sintesi, l’importo complessivo dei crediti ammessi al fondo (che si ricorda essere pari al 70% del credito richiesto e certificato) è stato di euro 129.763.374,81, somma, questa, che esorbita lo stanziamento attualmente disponibile per le annualità 2019 e 2020, pari ad Euro 45.500.000,00.
Conseguentemente, con tale primo provvedimento, è stato possibile erogare un importo corrispondente al 35% del complessivo ammesso al Fondo; nel prossimo riparto utile, saranno invece erogati i crediti già riconosciuti nel primo piano che, tuttavia, sono rimasti insoddisfatti per carenza di fondi.
Il residuo degli importi ammessi al Fondo per ciascun beneficiario sarà riconosciuto, poi, a valere sulle risorse erogabili con i successivi piani di riparto, in base all’ordine cronologico di ricezione delle certificazioni relative alle istanze prodotte.
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