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Nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato, nel 2017, tra il CNI e l’Ance, è stata affrontata la problematica della sicurezza sul lavoro nelle forniture di calcestruzzo in cantiere.
Ance e CNI, in collaborazione con Atecap (associazione tecnico economica del calcestruzzo preconfezionato), hanno elaborato un “focus” con l’obiettivo di evidenziare l’importanza del coordinamento tra i vari soggetti che operano nei cantieri edili, per garantire adeguati livelli di sicurezza.
Tale coordinamento è richiesto dal legislatore del Testo Unico sulla sicurezza nel caso delle mere forniture: la fornitura di materiali non prevede l’obbligo di redazione del POS, Piano Operativo di Sicurezza, bensì l’informazione e il reciproco coordinamento fra impresa affidataria e impresa fornitrice.
Sull’argomento, il Ministero del Lavoro ha emanato, il 10 febbraio 2011, una lettera circolare con la quale ha trasmesso la procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere, che contiene le indicazioni operative, rivolte sia al lavoratore dell’impresa fornitrice di calcestruzzo sia a quello dell’impresa esecutrice, su come attuare il coordinamento reciproco regolamentato dal citato art. 26 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..
Sia con la procedura che con una successiva nota agli Ispettori del lavoro del 2016, il Ministero ha anche chiarito la differenza che c’è fra mera fornitura, che prevede l’applicazione dell’art. 26 del d.lgs. 81/08, e posa in opera del calcestruzzo, per la quale invece è necessario redigere il POS: si tratta di mera fornitura di calcestruzzo nel caso in cui il lavoratore non tenga e non manovri il terminale in gomma della pompa o la benna, il secchione e la canala nel caso di scarico da autobetoniera.
La discriminante, pertanto, non è l’uso della pompa o dell’autobetoniera, quanto la partecipazione alla posa in opera, che si esplica, appunto, nello svolgimento, da parte del lavoratore dell’impresa fornitrice, di operazioni che competono ai lavoratori dell’impresa esecutrice.
I documenti informativi scambiati fra le due imprese, pertanto, sono ai fini della prevenzione dei rischi dei lavoratori, più calzanti di un POS, i cui contenuti minimi, indicati dal Testo Unico sulla Sicurezza, non possono essere rispettati da un fornitore di calcestruzzo per mancanza delle informazioni richieste dal legislatore.
Il CNI ha diffuso il “focus” mediante lettera circolare indirizzata ai Presidenti degli Ordini territoriali degli Ingegneri, con richiesta di diffusione agli iscritti. Il documento costituirà parte integrante delle linee guida elaborate, nel 2015, dal CNI sui compiti del coordinatore in fase di esecuzione.
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