[1] Cfr. art.1, commi 909-917, legge n.205/2017 ed il D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018. Si ricorda inoltre, che la fatturazione elettronica era già obbligatoria, dal 1° luglio 2018, per i subappaltatori e i subcontraenti per i quali l’appaltatore aveva eseguito le comunicazioni alla PA committente prescritte dal “Codice dei contratti pubblici”.
[2]Si tratta delle operazioni diverse da quelle concernenti gli acquisti intra ed extra UE,ai sensi dell’art.17, co.6, lett.a, a-bis, a-ter, del D.P.R. 633/1972.
Come noto, per il settore edile la disciplina riguarda le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, nonché delle cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione ad IVA.
[3]Rispettivamente, “registro delle fatture emesse” e “registro degli acquisti” – artt.23 e 25 del D.P.R. 633/1972 cd. “Decreto IVA”.
[4] Secondo quanto previsto dall’art.11 del D.L. 119/2018, convertito con modificazioni, nella legge 136/2018, che ha modificato l’art.21 del “Decreto IVA”.
[5] Cfr. gli artt.12 e 13 del medesimo D.L. 119/2018.
[6] Nell’esempio fornito dall’Agenzia delle Entrate, per un’operazione del 28 settembre 2019, con fattura emessa l’8 ottobre, ricevuta dal cessionario/committente il 10 ottobre e da lui annotata entro il 15 ottobre, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al mese di settembre 2019.