[2] Si ricorda che tale possibilità è prevista anche per i trattamenti disciplinati dalla precedente normativa emergenziale, anche se non esplicitato dalle relative disposizioni di legge (cfr. da ultimo circolare INPS n. 28/21, illustrata nella comunicazione Ance del 23 febbraio 2021). Si ricorda che, in tal caso, la domanda di concessione del trattamento deve essere inviata entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
[3] Tale possibilità alternativa costituisce una novità per i trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), per i quali finora era consentito soltanto il pagamento diretto da parte dell’INPS, mentre era già prevista per i trattamenti di CIGO e ASO. Con l’occasione, si ricorda che il citato art. 7 del D. Lgs. n. 148/15 dispone al comma 3 che il conguaglio (o la richiesta di rimborso) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori da parte del datore di lavoro deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (cfr. da ultimo circolare INPS n. 28/21, illustrata nella comunicazione Ance del 23 febbraio 2021).
[4] Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI
[5] Comma 2: i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali (…)
[6] Comma 2-bis: i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto