Esclusione dal divieto di sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi in edilizia libera, per gli interventi in variante, per i lavori effettuati nelle zone “sisma”, per quelli realizzati da IACP, cooperative, ONLUS e per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. OK allo sblocco di sconto in fattura/cessione del credito anche per l’acquisto di immobili ristrutturati o ricostruiti, agevolato il Bonus al 50% o con il Sismabonus acquisti, se al 16 febbraio 2023 è stato richiesto il titolo abilitativo.
Queste, ed altre, sono le novità introdotte dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione con modificazioni, del DL 11/2023, recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n-85 dell’11 aprile 2023.
Oltre alle numerose deroghe che hanno mitigato, nel senso voluto dall’Ance, il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura introdotto dal decreto-legge 11/2023, la legge di conversione è intervenuta sulla disciplina dei bonus edilizi, con diverse modifiche sul testo originario.
Come richiesto dall’ANCE è stata accolta la proroga, dal 31 marzo al 30 settembre 2023, della possibilità di fruire del Superbonus al 110% per interventi agevolati su unifamiliari e unità indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari, sempre a condizione che, al 30 settembre 2022, sia stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Diverse le modifiche relative all’utilizzo dei bonus in dichiarazione o come crediti di imposta. Per gli interventi agevolati con il Superbonus, il Bonus barriere architettoniche al 75% e il Sismabonus (compreso, il Sismabonus acquisti), viene ammessa la facoltà di ripartire in 10 anni (anziché in 4/5 anni) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati. Riguarda, invece, solo i beneficiari del Superbonus che hanno sostenuto le spese agevolate nel 2022, la facoltà di rateizzare la detrazione in 10 anni a partire dalla dichiarazione dei redditi 2023.
Alle banche cessionarie che abbiano esaurito la propria capienza fiscale viene, invece, riconosciuta la possibilità di convertire i crediti d’imposta derivanti da spese sostenute nel 2022 in buoni poliennali del tesoro – BTP, con scadenza non inferiore a 10 anni.
Diversi i chiarimenti di natura interpretativa che hanno sciolto alcune questioni dubbie, dalla non obbligatorietà dei SAL per la liquidazione delle spese agevolate coi bonus ordinari, alla possibilità di compensare i debiti contributivi con i crediti fiscali, compresi quelli da bonus edilizi.
Nel Dossier riepilogativo dell’ANCE è contenuta l’illustrazione delle principali novità contenute nella legge 38/2023.