Con il parere n. 5 emesso il 7 febbraio 2024, l’Autorità, in risposta ad un quesito posto da una committente e ricadente sotto l’egida del precedente Codice 50/2016, ha fornito importanti chiarimenti sull’applicazione del meccanismo di revisione dei prezzi introdotto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti), ribadendone l’obbligatorietà e la natura vincolata, quanto alle modalità applicative, secondo le indicazioni contenute nella norma stessa.
Il quesito posto all’Autorità riguardava alcuni appalti di lavori banditi nell’anno 2021, aventi a base di gara progetti redatti sulla base del prezzario regionale al momento vigente, ribassati del 10%.
Ciò premesso, la stazione appaltante chiedeva all’ANAC se l’aggiornamento dei prezzi da effettuare sulla base dell’ultimo prezzario aggiornato, in applicazione dell’articolo 26 del D.l. Aiuti, dovesse comportare l’applicazione di una riduzione del dieci per cento, analoga a quella applicata al prezzario posto a base di gara.
Nel rispondere al quesito l’Autorità ha, anzitutto, ricordato la natura eccezionale e straordinaria della disciplina revisionale introdotta dal DL Aiuti.
Infatti, in linea generale, la possibilità di procedere alla modifica dei contratti pubblici durante il periodo di efficacia è limitata ai casi, specifici e tassativi, fissati dall’art. 106 del Codice 50/2016, tra i quali, al comma 1, lett. a), si prevede la possibilità di procedere alla revisione dei prezzi, purché la stessa sia stata prevista nei documenti di gara “in clausole chiare, precise e inequivocabili”.
A conferma di ciò, l’Autorità richiama anche l’art. 29 del D.l. 4/2022 (cd. Sostegni-ter) che, con riguardo alle procedure indette successivamente alla sua entrata in vigore (27 gennaio 2022), ha previsto l’obbligo di inserire nei documenti di gara iniziali, clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Codice.
Successivamente, al fine di mitigare, per i contratti in corso, gli effetti negativi dell’eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, il Legislatore è intervenuto con alcune disposizioni derogatorie al citato art. 106, co. 1, lett. a) del Codice, tra le quali l’articolo 26 del DL Aiuti.
Con tale norma, è stata imposto alle committenti di procedere ad un aggiornamento dei prezzi posti a base di gara e per farlo è stato prescritto alle regioni di operare un aggiornamento infrannuale dei prezzari – da attuare entro il 31 luglio 2022 (comma 2) – prevedendo altresì, nelle more di tale aggiornamento, l’applicazione di un incremento fino al 20% rispetto ai prezzi del prezzario aggiornato al 31 dicembre 2021 (comma 3).
Ai sensi del comma 1 della norma, quindi, per gli appalti di lavori in corso, lo stato di avanzamento dei lavori doveva essere adottato, “anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3”.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati doveva essere liquidato dalle stazioni appaltanti, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4”.
Infine, il comma 6-bis della norma ha esteso “ la misura dell’adeguamento prezzi ivi prevista ai lavori annotati nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, con riferimento ad appalti aggiudicati sulla base di offerte “con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021” e che il comma 6-ter, a sua volta, ha previsto l’applicazione del comma 6-bis citato “anche agli appalti di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, che non abbiano accesso al fondo di cui al comma 7, relativamente alle lavorazioni “eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024”,
Ciò posto, l’Autorità ha evidenziato che il meccanismo di adeguamento dei prezzi disciplinato all’art. 26 deve ritenersi “obbligatorio” in presenza delle condizioni ivi indicate, e pertanto la stazione appaltante “è obbligata ad effettuare l’indicato adeguamento prezzi secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla norma” (in tal senso anche parere MIMS n.1575/2022).
Alla luce della ricostruzione normativa effettuata e della ratio sottesa alla norma, che ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alle previsioni del Codice, l’Autorità ha ribadito che “non sembra possibile procedere ad una riduzione percentuale dei nuovi prezzi” rideterminati ai sensi dell’articolo 26.
La stazione appaltante, dunque, “è tenuta a riconoscere all’impresa appaltatrice i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla norma, ricorrendo alle risorse proprie di cui al comma 1 dell’art. 26 o a quelle dei Fondi ministeriali di cui al comma 4 [e 6-quater, aggiunto dalla l. 197/2022] dell’art. 26, prima di procedere all’approvazione del CRE/Collaudo, che necessariamente dovrà indicare la quantificazione definitiva dell’importo a saldo da liquidare all’appaltatore”.
In allegato il testo del parere.