

Le conferenze di servizi a carattere decisorio – vale a dire gli organismi in cui più pubbliche amministrazioni si riuniscono per definire tutte le autorizzazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi (es. permessi di costruire, approvazioni progetti di opere pubbliche, ecc.) – fino al 31 dicembre 2026 devono svolgersi secondo le regole accelerate e semplificate previste dall’art. 13 del Decreto-legge 76/2020. È quanto stabilito dall’art. 10, comma 4 del Decreto-legge 25/2025 (come convertito dalla Legge 69/2025 pubblicata in GU n. 109 del 13/05/2025).
L’art. 13 del DL 76/2020 – nell’ambito dell’azione di rilancio dell’economia e dell’occupazione nel Paese dopo la fase più acuta della crisi sanitaria – aveva previsto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024 delle regole per velocizzare l’attività delle conferenze di servizi e cioè;
L’art. 10, comma 4 del DL 25/2025 – andando nella direzione auspicata dall’Ance – ripropone nuovamente l’applicazione di queste norme maggiormente semplificate in luogo di quelle ordinarie stabilite dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.
Durante l’iter di conversione del Decreto-legge è stata inserita una previsione in base alla quale tali norme, possono applicarsi anche alle conferenze di servizi relative all’approvazione dei progetti delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, se più favorevoli rispetto alla disciplina specifica di questi interventi.
In allegato il testo dell’articolo 10, comma 4 del Decreto-legge 25/2025, come convertito dalla Legge 69/2025