Appalti pubblici: dal TAR e dalla UE prime risposte sul subappalto
3 Aprile 2018PAESE DA CODICE ROSSO. Tutto Bloccato: infrastrutture al collasso, manutenzioni assenti, opere incompiute, cantieri che non partono
10 Aprile 2018
L’INL ha pubblicato nei giorni scorsi le allegate circolari nn. 6 e 7 del 2018. Con la prima (clicca qui per scaricare) l’Ispettorato fornisce un breve commento della sentenza della Corte Costituzionale n. 254/2017 in tema di responsabilità solidale negli appalti e subfornitura (cfr. news Ance del 13 dicembre 2017), mentre con la seconda (clicca qui per scaricare) vengono illustrate alcune indicazioni operative per il personale ispettivo in merito al distacco di personale e alla codatorialità nell’ambito dei contratti di rete, con alcuni importanti riferimento al tema della responsabilità solidale stessa e alla pronuncia della Corte.
Con riferimento a quest’ultima circolare, l’Ispettorato dà seguito a diverse segnalazioni circa alcuni annunci pubblicitari che promuovono sistemi di esternalizzazione dei dipendenti attraverso distacchi di personale e codatorialità, nell’ambito dei contratti di rete.
Tali annunci evidenzierebbero i forti vantaggi di cui beneficerebbero le imprese ricorrendo a detti sistemi di esternalizzazione, sia in termini di mancata applicazione del Ccnl, sia di assenza di responsabilità legale e patrimoniale, sia per la possibilità di non applicare maggiorazioni a lavoro festivo e straordinario, garantendo, quindi, una semplificazione e riduzione dei costi per le imprese dovuta però all’aggiramento di norme di legge, con evidenti violazioni dei diritti fondamentali dei lavoratori e mediante la realizzazione di veri e propri distacchi e somministrazioni illeciti.
Per tale ragione l’Ispettorato invita il proprio personale ispettivo alla massima attenzione al fine di assicurare che il personale distaccato, o in regime di codatorialità, non subisca pregiudizi nel trattamento economico e normativo nelle fattispecie indicate.
A tal fine vengono riepilogati i requisiti principali del contratto di rete, compresa la necessità che sia stipulato da soggetti qualificabili come imprenditori e che lo scambio di informazioni tra imprenditori, la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese, possa ricomprendere anche lo svolgimento in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa.
Inoltre, alla luce delle ultime novità normative, l’INL ribadisce che, qualora il distacco del personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa, l’interesse del distaccante sorge automaticamente in forza del contratto di rete.
Affinché tali meccanismi possano efficacemente valere nei confronti dei terzi, è necessaria, comunque, l’iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese, requisito quest’ultimo verificabile da parte del personale ispettivo.
L’Ispettorato chiarisce, poi, che anche nei casi di codatorialità vigono i principi del distacco. Quindi, in entrambi i casi (distacco o codatorialità), il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato al datore di lavoro che procede all’assunzione, richiamando l’attenzione del personale ispettivo anche alla verifica dell’applicazione del contratto collettivo che abbia le caratteristiche della maggiore rappresentatività al livello comparato (cfr anche News Ance 30 gennaio 2018).
Viene, quindi, precisato che, laddove il contratto di rete preveda la codatorialità, i lavoratori devono essere assunti formalmente da una sola delle imprese partecipanti alla rete, che effettuerà tutti gli adempimenti di legge, per poi essere messi a fattor comune e collaborare ai fini previsti dalla rete.
Anche da chiarimenti informali dalll’INL, si è appreso, quindi, che la codatorialità emerge proprio dal contratto di rete, il quale dovrà provvedere alla sua regolamentazione secondo le regole del distacco.
Da ultimo viene specificato, inoltre che, sempre nei casi di codatorialità, eventuali omissioni dei trattamenti contributivi o retributivi fanno capo a tutti i datori di lavoro (codatori), trovando applicazione il regime di responsabilità solidale ex art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 e s.m., da ultimo esteso dalla Corte Costituzionale con la sentenza oggetto dell’ulteriore circolare INL n. 6, anche a fattispecie diverse dall’appalto.
Quest’ultima circolare contiene, infatti, un breve commento alla sentenza n. 254/2017, con la quale si è estesa la tutela accordata ai lavoratori nell’ambito degli appalti (ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003), anche ai lavoratori impiegati nella sub fornitura.
Alla luce di ciò, l’INL riprende anche un orientamento espresso già in tal senso dal Ministero del Lavoro nel 2012 nel quale, pur sottolineando che l’alveo dell’art. 29 è riferito ai soli contratti di appalto e subappalto, non si escludeva la possibile estensione dell’istituto anche ai contratti di subfornitura, in ossequio al principio a sua volta esposto dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 6208/2008) che interpreta il disposto della responsabilità solidale in chiave estensiva, al fine di garantire i diritti fondamentali dei lavoratori impiegati nell’esecuzione delle prestazioni negoziali, non inquadrabili in termini di appalto o subappalto.
Come già rilevato nella precedente nota Ance, e al di là di valutazioni circa la assorbibilità o meno del contratto di subfornitura a quello di appalto/subappalto, è bene evidenziare che la Corte Costituzionale ha sottolineato che l’esigenza di tutela dei lavoratori impiegati nella subfornitura sarebbe ancora più pregnante dei casi di appalto/subappalto, stante la struttura di debolezza del datore di lavoro/subfornitore.
E l’Ispettorato del Lavoro nella circolare n. 6 si spinge oltre, facendo spiegare gli effetti della suddetta sentenza costituzionale anche alle ipotesi di distacco ex art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, e ai casi di distacco infra europeo (ex D.Lgs. n. 136/2016) non solo quando la prestazione di servizi sia riconducibile all’appalto o al subappalto, ma anche quando si concretizza in altre operazioni commerciali.
Rimangono, peraltro, ferme le ipotesi di responsabilità solidale specificamente previste dall’attuale quadro normativo (cfr. ad esempio contratto di somministrazione).
————————————–
1 In tale sentenza la Corte di legittimità non escludeva la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra consorzio aggiudicatario dell’appalto e imprese consorziate esecutrici dovendosi dare prevalenza alla funzione di garanzia della tutela dei lavoratori rispetto alla qualificazione giuridica del negozio giuridico
Post Views: 8.435