L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Guide sul Sismabonus e sul Bonus per le Ristrutturazioni, arricchendole delle recenti novità introdotte dal cd. Decreto Crescita.
Per quanto riguarda il Sismabonus, si tratta, in particolare, dell’estensione dell’agevolazione riconosciuta in caso di acquisto di unità immobiliari antisismiche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Ulteriore novità è la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori.
Per quanto concerne, invece, il Bonus per le Ristrutturazioni, la novità principale riguarda l’introduzione, per i beneficiari dell’agevolazione, della facoltà di cessione del credito in caso di interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici.
Più nel dettaglio, la Guida “Sismabonus: le detrazioni per gli interventi antisismici (clicca per scaricare), aggiornata a Luglio 2019, nel confermare quanto già chiarito nelle precedenti pubblicazioni[1], recepisce le due più importanti novità introdotte dal DL 34/2019 cd. Decreto crescita[2] (DL 34/2019 convertito, con modifiche, nella legge 58/2019).
1. Estensione del “Sismabonus acquisti”
Si tratta, in particolare, dell’estensione[3], anche alle zone a rischio sismico 2 e 3, del bonus previsto per l’acquisto di immobili antisismici (cd. Sismabonus acquisti), riconosciuto, in precedenza, solo alle zone a rischio sismico 1.
Questa agevolazione è riconosciuta per gli acquisti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, anche con variazione volumetrica e con miglioramento di 1 o 2 classi sismiche, cedute, entro 18 mesi dalla fine lavori, dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.
La detrazione consente all’acquirente di detrarre il 75%, o l’85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a 1 o 2 classi), del prezzo d’acquisto del bene, sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.
L’agevolazione è concessa sino al 31 dicembre 2021 ed è possibile, per l’acquirente, cedere la detrazione sotto forma di credito d’imposta.
2. Introduzione di uno sconto sul corrispettivo dovuto per interventi di messa in sicurezza sismica.
Altra novità che, si ricorda, non riguarda solo il Sismabonus, ma anche l’Ecobonus[4], è l’introduzione della possibilità[5], di fruire, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, di uno sconto corrispondente all’importo detraibile anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori. Lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta e recuperato mediante compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo.
I fornitori che hanno effettuato gli interventi, hanno a loro volta, la facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane esclusa la possibilità di cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari.
Le modalità attuative di questa nuova disposizione saranno definite da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
La Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” (clicca per scaricare) aggiornata a Luglio 2019[6], recepisce quando contenuto nella disposizione[7] del Decreto Crescita che consente, a partire dal 30 giugno 2019, ai contribuenti che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% spettante per gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici[8], di optare per la cessione del credito in favore del fornitore dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione.
Per le medesime imprese, viene prevista la facoltà di una sola ulteriore cessione del credito ai propri fornitori, mentre rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
[1] Cfr. ANCE “Sismabonus: l’Agenzia delle Entrate pubblica la prima Guida”.
[2]Cfr. ANCE “D.L. 34/2019 – cd. “D.L. Crescita” – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale” .
[3] Cfr. Art. 8 del DL 34/2019 che modifica il comma 1-septies dell’art.16 del DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.
[4] Cfr. Art. 10 del DL34/2019 che, per quanto riguarda il Sismabonus aggiunge il comma 1-octies all’art.16 del DL 63/2013 convertito con modifiche dalla legge 90/2013.
[5] Compresi gli interventi di prevenzione sismica eseguiti anche su singoli immobili ,che danno diritto alla detrazione nella misura “base” non cedibile sotto forma di credito d’imposta (50% in caso di interventi che non comportino miglioramento delle classi sismiche; 70% in caso di miglioramento di 1 classe di rischio e 80% nell’ipotesi di miglioramento di 2 classi di rischio – art.16, co. 1bis-1quater, DL 63/2013, convertito nella legge 90/2013).
[6]ANCE “Bonus Ristrutturazioni e Bonus mobili: l’Agenzia delle Entrate aggiorna le guide”.
[7]Cfr. Art.10, comma 3-ter, del decreto legge n. 34/2019.
[8] Cfr. 16-bis, comma 1, lettera h, del DPR 917/86 TUIR. Si ricorda che in base all’ultima proroga (Legge 145/2018 Bilancio 2019), la detrazione IRPEF delle spese sostenute per gli interventi di recupero nella misura potenziata del 50% su un ammontare massimo di spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare, trova applicazione sino al 31 dicembre 2019. Dal primo gennaio 2020, salvo ulteriori proroghe, la detrazione tornerà ad applicarsi nella misura a regime (detrazione del 36% su un ammontare massimo di 48.000 euro ad unità immobiliare).
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