Il Ministero per le infrastrutture e i trasporti ha pubblicato i primi chiarimenti sull’applicazione del nuovo Codice degli appalti pubblici, d.lgs. 36/2023, entrato in vigore il 1° luglio.
In particolare, con nota n. 6212 del 20 giugno 2023, il ministero ha fornito a stazioni appaltanti, enti concedenti e operatori economici le indicazioni per la corretta compilazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato digitale, aggiornando le precedenti linee guida.
Anzitutto, viene chiarito che “nelle more del tempestivo aggiornamento” delle Linee guida di AgID, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti “continuano a utilizzare la modulistica attualmente in uso”. Dunque, fino a tale aggiornamento, continueranno ad essere utilizzati i modelli già in uso con il d.lgs. 50/2016, avendo cura però, di aggiornare i riferimenti normativi, poiché “i riferimenti normativi al d.lgs. 50/2016 devono intendersi come sostituiti dai corrispondenti riferimenti di cui al d.lgs. 36/2023”, in linea con quanto previsto dall’articolo 226, comma 5, del Codice.
La nota poi offre anche indicazioni in materia di affidamenti diretti (art. 50, comma 1 d.lgs. 36/2023) per i lavori al di sotto di 150mila euro, facendo riferimento ai c.d. “micro appalti” di importo inferiore ai 40mila euro. Infatti “l’articolo 52 del Codice prevede che gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Atteso che anche il DGUE consiste in una dichiarazione avente i requisiti di cui all’articolo 47 del d.P.R. 445/2000, in tali fattispecie, la stazione appaltante ha facoltà di scegliere se predisporre un modello semplificato di dichiarazione oppure se adottare il DGUE, privilegiando esigenze di standardizzazione e uniformità”
Le nuove linee, poi, guida forniscono indicazioni di dettaglio sulla corretta compilazione delle 6 parti del documento.
Fra queste, si segnala la Parte II, sezione C – informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti – nella quale il MIT offre dei chiarimenti anche in tema di avvalimento premiale, istituto sul quale, peraltro, l’ANCE ha nel tempo espresso dubbi.
Infatti, dopo aver chiarito che relativamente all’avvalimento di cui all’articolo 104 del Codice, “sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, l’operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento”, si specifica che “l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta, a cui può essere collegato l’incremento premiale”.
Infine, si evidenzia che è data la possibilità, per l’operatore economico, nelle diverse Parti del DGUE di indicare – in corrispondenza al singolo dato, laddove ivi richiesto – anche l’Autorità pubblica o il soggetto terzo, ovvero il link, presso il quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono acquisire tutta la documentazione a riprova di quanto dichiarato dallo stesso operatore economico.
Si allega il testo del provvedimento, con riserva di ulteriore commento.