
Con la circolare n. 121/2025, l’Inps ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali introdotte dal DL n. 92/2025, convertito in legge n. 113/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, e ha fornito le relative istruzioni operative.
Si illustrano di seguito le indicazioni dell’Istituto relative alle principali misure di interesse per il settore.
Disposizioni in materia di CIGO per i datori di lavoro dei settori edile, lapideo e dell’escavazione
Si ricorda che la legge di conversione ha introdotto nel testo del DL l’art. 10-bis (Tutele per emergenze climatiche), il quale, al comma 1, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’art. 12, commi 2 e 3, del d. lgs. n. 148/2015 (relative al limite di durata massima della CIGO) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo d. lgs., ossia le imprese dei settori edile, lapideo e dell’escavazione.
Pertanto, come illustrato dall’Inps nella circolare in commento (“Parte seconda. Tutele per emergenze climatiche”), anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile.
L’Inps ricorda che per gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO è già prevista in via generale, con riguardo ai trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (EONE), la neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.
L’Istituto segnala, inoltre, che sempre il comma 1 dell’art. 10-bis in esame stabilisce che, per le relative richieste di CIGO, le imprese non sono tenute al versamento del contributo addizionale, come già previsto in via generale dall’art. 13, comma 3, del d. lgs. n. 148/2015 (il quale dispone, al secondo periodo, che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”).
L’Inps riepiloga, quindi, la disciplina applicabile, in generale, alle richieste di CIGO connesse a eventi oggettivamente non evitabili:
Tornando alla disposizione in esame, l’Inps chiarisce che, quindi, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al d. lgs. n. 148/2015 riguarda l’esclusione delle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi di tale disposizione ai fini del computo dei limiti massimi di durata della CIGO stessa, previsti dai commi 2 e 3 dell’art. 12 del medesimo d. lgs. n. 148/2015 (ossia 52 settimane nel biennio mobile).
L’Inps precisa, di conseguenza, che i suddetti periodi di integrazione salariale rilevano, invece, ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 148/2015, qualora tale contributo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale (CIGO/CIGS) fruiti nel quinquennio mobile.
Oltre a quanto espressamente precisato dall’Inps nella circolare in esame, si ricorda che, per la generalità dei settori rientranti nella disciplina della CIGO (e, quindi, anche per le imprese dell’edilizia), i periodi di trattamento relativi a interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono computati ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui all’art. 4 del d. lgs n. 148/2015 (cfr. circolare Inps n. 197/2015; cfr. anche messaggio Inps n. 3959/2023).
L’Istituto ricorda, altresì, che trova applicazione il termine di decadenza di cui all’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015.
Inoltre, per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di CIGO autorizzato ai sensi del citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, relativamente alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.
Istruzioni operative
Ai fini della presentazione delle domande di CIGO per i periodi oggetto di neutralizzazione, di cui sopra, i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni devono attenersi alle consuete modalità di invio.
Per quanto riguarda la compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio dei trattamenti di CIGO anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, e la compilazione dei flussi UNICIG, ai fini del pagamento diretto da parte dell’Inps, si rinvia rispettivamente ai paragrafi 1.4 e 1.5 della “seconda parte” della circolare in esame.
Risorse finanziarie
Come previsto dal citato art. 10-bis del DL n. 92/2025, per la copertura della suddetta misura in materia di CIGO sono stanziati 10,5 milioni di euro per l’anno 2025.
Il monitoraggio, anche in via prospettica, relativo al rispetto del suddetto limite di spesa è affidato all’Inps, che non potrà accogliere eventuali domande che dovessero eccedere tale limite finanziario.
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Esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese in CIGS che operano nelle aree di crisi industriale complessa
Ai sensi dell’art. 6 del DL n. 92/2025, i datori di lavoro che richiedono e ottengono per l’anno 2025 l’autorizzazione all’utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria di cui all’art. 44 co. 11-bis del d. lgs. n. 148/2015, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi dell’art. 27 del DL n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui all’art. 5 co. 1 del medesimo d. lgs., per tutto il periodo di fruizione del predetto trattamento di integrazione salariale straordinaria.
L’Inps precisa che, in considerazione del fatto che gli oneri derivanti dall’attuazione della suddetta misura (valutati in 6,5 milioni di euro) fanno espresso riferimento all’anno 2025, l’esonero è riconosciuto per i periodi decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025.
L’Istituto ricorda, infine, che, come espressamente previsto dal citato art. 6, tale esonero non spetta (o, qualora sia in corso di fruizione, si interrompe) nel caso in cui il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo dell’integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991.
Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell’attività produttiva
In via preliminare, l’Inps illustra le nuove disposizioni introdotte dall’art. 8 del DL n. 92/2025 in materia di trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale nel caso di cessazione di attività di cui all’art. 44 del DL n. 109/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018.
Nello specifico, al citato art. 44 sono stati aggiunti tre nuovi commi:
a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;
b) non accetti l’offerta di un lavoro che preveda l’inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
L’Inps segnala che la modalità di erogazione della prestazione prevista dal suddetto nuovo comma 1-ter è esclusivamente a pagamento diretto, dal momento che tale misura rientra nel quadro complessivo della CIGS per cessazione dell’attività produttiva.
Pertanto, i datori di lavoro, dopo essere stati autorizzati, devono inviare i flussi “Uniemens-Cig” (UNI41) con le consuete modalità e nel rispetto di quanto disposto in materia di decadenza dal comma 5-bis dell’art. 7 del d. lgs. n. 148/2015 (“In caso di pagamento diretto delle prestazioni […], il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”).
L’Inps comunica, infine, che in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento “333”, è stato istituito il nuovo codice evento “164 – Cigs per cessazione con prospettive di cessione (comma 1 ter art. 44 dl n 109/2018)” e che la procedura informatica di gestione dei pagamenti diretti CIG è stata aggiornata per la liquidazione delle prestazioni relative a tale nuovo codice, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata.
Per quanto non riportato nella presente, si rinvia al testo della circolare in esame.