Disponibile il nuovo Modello dell’Agenzia delle Entrate per fruire del cd. “bonus Mezzogiorno” (nella misura potenziata dalla legge 18/2017), utilizzabile anche per rettificare le domande già inviate prima del 1° marzo 2017.
Infatti, per avere diritto al credito d’imposta per il Sud, nella versione “maggiorata”, non conta quando sia stata inviata la relativa comunicazione all’AdE, ma rileva esclusivamente il momento in cui i beni siano stati acquistati.
Questo uno dei chiarimenti contenuti nella C.M. n.12/E del 13 aprile 2017 dell’Agenzia delle Entrate che fa il punto sulla nuova disciplina del credito d’imposta per il Mezzogiorno, tenendo conto delle modifiche normative intervenute e del “regime transitorio” applicabile alle comunicazioni inviate prima del 1° marzo 2017 (data di conversione della legge n. 18/2017).
Inoltre, per rendere completamente operativa la nuova agevolazione è stato pubblicato il Provvedimento 14 aprile 2017, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo Modello e le relative istruzioni, che dovrà essere utilizzato dai soggetti interessati per accedere al beneficio.
Come noto, la legge n. 18/2017, di conversione del DL n. 243/2016 (cd. “Decreto Mezzogiorno”), ha modificato profondamente la disciplina agevolativa del credito d’imposta per il Sud,diretta a favorire gli investimenti destinati a strutture produttive del Mezzogiorno, introdotta dalla legge Stabilità 2016.
In particolare, rispetto alla formulazione previgente, il nuovo testo dell’art. 1, co. 98-108, della legge n. 208/2015, ha potenziato notevolmente il credito d’imposta spettante alle imprese che decidono di acquistare beni strumentali da destinare alle strutture produttive situate al Sud (Regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) prevedendo, tra l’altro:
– l’aumento del credito d’imposta (nella misura massima fino al 45% per le piccole imprese, 35% medie imprese e 25% grandi imprese);
– l’eliminazione del divieto di cumulo con gli aiuti “de minimis” e con altri aiuti di Stato e agevolazioni per le imprese[1];
– nuove modalità di determinazione del credito d’imposta spettante, che dovrà essere calcolato sul costo complessivo dei beni acquisiti al lordo, e non più al netto, degli ammortamenti fiscali;
– l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili per ciascun progetto d’investimento[2].
Con riferimento all’ambito applicativo dell’agevolazione, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 12/E/2017, ha chiarito che le novità introdotte dalla legge n.18/2017 non hanno effetto retroattivo, pertanto si applicano solo agli investimenti effettuati a partire dal 1° marzo 2017 fino al 31 dicembre 2019.
A tal riguardo, è stato precisato che per individuare la disciplina da applicare, ovvero se la “vecchia” o la “nuova” formulazione del beneficio, non rileva il momento in cui sia stata o meno presentata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma occorre aver riguardo al momento di acquisizione del bene agevolato.
In sostanza, per applicare correttamente il “bonus Mezzogiorno” occorre distinguere tra:
– beni acquistati dal 1° gennaio 2016 al 28 febbraio 2017, assoggettati alla “vecchia” formulazione meno favorevole[3];
– beni acquistati dal 1° marzo 2017 al 31 dicembre 2019,a cuisi applica la nuova disciplina.
Pertanto, viene chiarito che, nell’ipotesi in cui un’impresa abbia già inviato la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate per accedere al beneficio nella versione originaria (senza aver sostenuto alcun acquisto), qualora intenda avvalersi delle nuove disposizioni può presentare una nuova comunicazione che rettifica quella precedente.
A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il nuovo Modello di Comunicazione che potrà essere utilizzato sia per accedere al beneficio, che per rettificare le precedenti richieste già inviate e dovrà essere trasmesso fino al 31 dicembre 2019[4].
Sul punto si ricorda che, i titolari del reddito d’impresa che intendono beneficiare dell’agevolazione devono inviare tale comunicazione all’Amministrazione finanziaria (utilizzando il citato modello), con l’indicazione, per ciascun periodo d’imposta (2016-2017-2018-2019), dei dati relativi a ciascun progetto d’investimento e l’ammontare complessivo del credito d’imposta di cui l’impresa intende fruire[5].
Per ogni comunicazione presentata, l’Agenzia delle Entrate, sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia, in via telematica, una ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta. Solo successivamente a tale autorizzazione, il beneficiario può utilizzare il credito maturato in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
Inoltre, la C.M. 12/E/2017 chiarisce ulteriori aspetti del “bonus Mezzogiorno”, in particolare affronta i seguenti temi:
· cumulabilità dell’agevolazione con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che non vi sia il superamento dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle relative discipline[6].
Sul punto, la C.M. 12/E/2017 precisa che, per assicurare il rispetto del limite massimo dell’intensità di aiuto consentito, nella comunicazione devono essere indicate le altre agevolazioni richieste ed eventualmente ottenute con riguardo ai medesimi costi, riducendo di conseguenza l’importo del credito richiesto nei limiti della misura massima consentita;
· rideterminazione del credito attributo in caso di:
– mancata entrata in funzione dei beni entro il secondo periodo d’imposta successivo alla loro acquisizione;
– dismissione, cessione a terzi, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa (o a strutture produttive diverse) dei beni entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione.
A tal riguardo, viene confermato che, rispetto alla disciplina previgente, non è più prevista la rideterminazione del credito nel caso in cui, nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi, vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati.
[1] A condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuti più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento;
[2] A tal riguardo, viene stabilito che, per ciascun progetto d’investimento agevolabile, i nuovi limiti sono:
– 3 milioni di euro per le piccole imprese (originariamente fissato a 1,5 milioni di euro);
– 10 milioni di euro per le medie imprese (originariamente fissato a 5 milioni di euro);
– 15 milioni di euro per le grandi imprese (invariato).
Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che tali nuovi limiti di spesa vanno anch’essi calcolati con riferimento all’ammontare complessivo dei costi sostenuti, superando la previgente disciplina secondo la quale i limiti erano riferiti al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.
[3] In tale ipotesi, viene chiarito che si applica comunque la disciplina previgente anche se l’acquisto è stato effettuato prima del 28 febbraio 2017, ma la relativa comunicazione per la fruizione del credito all’Agenzia delle Entrate sia stata presentata dopo il 1° marzo 2017.
[4] In merito, nel Provvedimento del 14 aprile 2017 viene chiarito che le comunicazione dovranno essere trasmesse telematicamente utilizzando il software denominato “CIM17”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 27 aprile 2017.
[5] L’Amministrazione finanziaria, con un’interpretazione estensiva, ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’investimento abbia avuto inizio prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina (cioè entro il 28 febbraio 2017) e si concluda successivamente, i nuovi limiti di spesa (più favorevoli) si applicano all’intero progetto d’investimento.
[6] Il divieto di cumulo continua comunque a operare per gli investimenti effettuati fino al 28 febbraio 2017, come previsto dalla previgente disciplina.
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