CONDONO |
SILENZIO ASSENSO – ASPETTI OPERATIVI E CONDIZIONI |
1° CondonoArt. 35Legge 47/1985 (testo originario ante modifiche) |
Decorrenza: 24 mesi dalla presentazione della domandaCondizioni:
Vincoli:Il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorre dall’emissione del parere dell’amministrazione competente alla tutela del vincolo. Qualora il parere non venga reso entro 180 gg, si intende reso in senso negativo.Esclusi – vincoli (imposti dalla legge o dal piano urbanistico) che comportano inedificabilità assoluta qualora imposti prima dell’esecuzione dell’opera (es. storici-artistici, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, difesa militare, ecc.). |
2° CondonoArt. 39, comma 4Legge 724/1994 (testo originario ante modifiche) |
Decorrenza: 1 anno o 2 anni a seconda che si tratti di comuni con meno o più di 500.000 abitanti per i comuni con più di 500.000 abitanti, senza l’adozione di un provvedimento negativo del comuneCondizioni:
Vincoli:Il termine per la formazione del silenzio assenso inizia a decorre dall’emissione del parere dell’amministrazione competente alla tutela. Qualora il parere non venga reso entro 180 gg, si intende reso in senso negativo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni relative all’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.Esclusi – vincoli (imposti dalla legge o dal piano urbanistico) che comportano inedificabilità assoluta, qualora imposti prima dell’esecuzione dell’opera (es. culturali, paesaggistici, ambientali, idrogeologici, difesa militare, cc.). |
3° CondonoArt. 32, comma 37Decreto Legge 269/2003, conv. Legge 326/2003 |
Decorrenza: 24 mesi dalla presentazione della domanda senza l’adozione di un provvedimento negativo del comune.Condizioni:
Vincoli:Per le sole opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione, la formazione del silenzio assenso è subordinata al parere dell’autorità preposta alla relativa tutela.Esclusi – vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere.
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