

LE FONTI NORMATIVE DELL’OBBLIGO ASSCIRATIVO PER DANNI CASTROFALI
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha introdotto un obbligo assicurativo per la copertura dei danni causati da eventi catastrofali, come sismi, alluvioni e frane. La normativa è stata pensata con la finalità di garantire maggiore protezione per le imprese e ridurre la dipendenza dai fondi statali.
E’ stata prevista anche l’emanazione di un decreto interministeriale per stabilire ulteriori modalità attuative e operative. Questo decreto, attualmente in fase di definitiva approvazione, definirà in particolare le regole relative a:
L’ANCE ha più volte sottolineato l’importanza di posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo, considerando i ritardi nell’emanazione del decreto attuativo, che ad oggi non è ancora stato pubblicato né ha una data certa di pubblicazione. Le proposte emendative volte ad ottenere una proroga sono state tuttavia sempre respinte. Un possibile rinvio potrebbe essere inserito nella prossima Legge di Bilancio; nel frattempo, si invitano le imprese a monitorare gli sviluppi normativi e a conformarsi entro le scadenze attualmente previste.
Si riscontrano poi alcune questioni da approfondire. In primo luogo, l’obbligo per le imprese di dotarsi di copertura assicurativa entro il 31 dicembre 2024 appare complesso da attuare in assenza di specifiche disposizioni operative. In secondo luogo, si evidenziano difficoltà pratiche nel reperire compagnie assicurative disponibili, nonostante la normativa preveda l’obbligatorietà della copertura e sanzioni per le imprese assicuratrici che non vi ottemperano.
Restano, inoltre, incerti la portata delle sanzioni e l’accesso ai contributi pubblici in caso di inadempimento da parte delle imprese obbligate alla sottoscrizione delle polizze. Infine, l’esclusione degli immobili abusivi dall’obbligo assicurativo, inclusi quelli potenzialmente sanabili, rappresenta un’ulteriore criticità, lasciando tali immobili esposti a rischi senza adeguata tutela.
L’ANCE propone una sintesi dei principali contenuti della normativa, basata sull’articolo 1, commi 101-111, della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, e sull’ultima versione del Decreto Interministeriale. Si evidenzia, inoltre, che è stata recentemente approvata una proposta emendativa volta a fornire un’interpretazione autentica riguardo alla tipologia di beni indennizzabili.
Un aggiornamento più completo sarà fornito successivamente alla pubblicazione del Decreto o in presenza di modifiche normative.
A CHI SI APPLICA L’OBBLIGO ASSICURATIVO (AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO)
L’obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro.
Sono state, tuttavia, escluse dall’obbligo assicurativo, per espressa previsione normativa le imprese agricole di cui all’art. 2135 del codice civile.
QUALI SONO I BENI OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO)
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall’evento calamitoso, agli immobili previsti all’articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali:
a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
BENI ESCLUSI:
EVENTI CATASTROFALI
Gli eventi catastrofici che determinano l’indennizzabilità dei danni sono: sismi, alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
DECORRENZA DELL’OBBLIGO ASSICURATIVO
Le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della norma sono tenute sono tenute a stipulare, i contratti assicurativi per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024.
PERIODO TRANSITORIO
Si prevede che le compagnie assicurative dovranno adeguarsi alle nuove norme entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto attuativo. Per le polizze già attive, l’adeguamento sarà richiesto al momento del rinnovo o del primo “quietanzamento” utile. Inoltre, qualora si verificassero eventi catastrofici prima del 31 dicembre 2024, le compagnie potranno rivedere le tariffe per garantire la sostenibilità delle offerte.
COSA SUCCEDE IN CASO DI INADEMPIMENTO A SOTTOSCRIVERE LE POLIZZE
Si prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese sia valutato ai fini dell’assegnazione alle imprese di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
La disposizione prevede l’obbligo a contrarre per le compagnie di assicurazione e stabilisce che il rifiuto o l’elusione da parte delle stesse compagnie di tale obbligo, incluso il rinnovo della polizza, è punito dall’IVASS con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 100 mila e 500 mila euro.